Definizione agevolata dei Tributi Locali
Il termine di scadenza è fissato al 31/10/2011.
L'Amministrazione comunale, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disciplinato con apposito Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 09/06/2011, “la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Anno 2010 e precedenti.”
TRIBUTI ED AMBITO APPLICATIVO:
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
- TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ( T.O.S.A.P.)
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (I.C.P.)
OGGETTO DELLA DEFINIZIONE
Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni ed interessi, le violazioni commesse fino al 31/12/2010, attinenti:
la definizione per gli anni pregressi ( 2006-2007-2008-2009-2010);
la definizione degli atti di accertamento;
la definizione delle liti fiscali pendenti.
ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla definizione agevolata:
gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata, deve presentare apposita istanza, in carta libera, utilizzando la modulistica disponibile presso l’Ufficio Tributi della sede comunale, compilata in ogni sua parte e sottoscritta.
Detti moduli devono essere consegnati all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il termine del 31/10/2011 mediante:
- consegna a mano nei seguenti orari:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 08,30 alle ore 11,00
il Martedì ed il Giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
- spedizione tramite il servizio postale con raccomandata.
(Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di
consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto).
VERSAMENTI
La definizione si perfeziona e diventa efficace con il pagamento delle somme da effettuare improrogabilmente entro il 31/10/2011:
in unica soluzione;
in forma rateale, come previsto dall'art. 7 del Regolamento, da definirsi con l'Ufficio.
Le somme dovute, calcolate per ciascun tributo, secondo le modalità indicate nel Regolamento, devono essere versate al Comune di Zagarolo mediante C.C. postale n. 51816007, indicando nella causale “Definizione agevolata dei tributi locali e tipologia del Tributo”, entro il termine di presentazione dell’istanza.
Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta o della prima rata in caso di versamento rateale, deve essere allegata al modulo contenente i dati per la determinazione delle somme da corrispondere.
LITI FISCALE PENDENTI
I contribuenti che abbiano aderito alla definizione dei periodi pregressi di cui ai precedenti punti, devono presentare, unitamente alla domanda di definizione agevolata dei tributi locali, apposita istanza di rinuncia al contenzioso concernente eventuali controversie tributarie aventi ad oggetto l’Imposta/Tassa dovuta per le fattispecie oggetto di definizione agevolata pendenti in ogni stato e grado di giudizio, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano intervenute sentenze passate in giudicato.
INFORMAZIONI:
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tributi con le seguenti modalità:
presso la sede comunale nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 08,30 alle 11,00;
per email all'indirizzo di posta elettronica tributi@comunedizagarolo.it;
telefonicamente ai numeri 06 95769251/210.
Zagarolo, 22 luglio 2011
IL SINDACO
Giovanni Paniccia
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